Incentivi e Detrazioni 2019: le novità della Legge di Bilancio

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), in vigore dal 1° gennaio 2019, che proroga per tutto il 2019 i requisiti di accesso ai benefici fiscali per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica. Sono online e già operativi i due nuovi siti ENEA per la trasmissione dei dati degli interventi di risparmio energetico che accedono alle detrazioni fiscali, puntualizzando che la data di fine lavori dovrà rientrare nel 2019.  

Bonus casa

Il Bonus Casa è dedicato esclusivamente agli interventi edilizi e tecnologici su edifici residenziali che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ammessi alle detrazioni fiscali ai sensi dell’art.16.bis del Dpr 917/86 (TUIR) e successive modificazioni. È possibile detrarre dall’IRPEF, l’Imposta sul reddito delle persone fisiche, il 50% delle spese sostenute fino al termine del 2019, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici condominiali. Nel caso gli immobili residenziali siano destinati promiscuamente a un’attività commerciale, il beneficio è ridotto del 50%. La detrazione si concretizza in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui viene sostenuta la spesa. Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, anche se non residenti in Italia. Non è, inoltre, obbligatorio essere proprietari dell’immobile, è sufficiente essere titolari di un diritto reale sullo stesso e sostenerne le spese per la ristrutturazione. Gli interventi subordinati all’obbligo di invio sono:

  • coibentazioni delle strutture opache;
  • serramenti comprensivi d’infissi;
  • installazione o sostituzione di impianti tecnologici tra cui collettori solari, generatori di calore con caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, micro-cogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa, sistemi di contabilizzazione del calore, sistemi domotici di termoregolazione e Building Automation e impianti fotovoltaici;
  • elettrodomestici, solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a partire dal 1° gennaio 2017, come: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.

Oltre che per la realizzazione dei lavori, è riconosciuta la stessa detrazione per:

  • la progettazione degli interventi;
  • le prestazioni professionali richieste dalla realizzazione dei lavori;
  • la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 sugli impianti elettrici e della Legge 1083/1971 sugli impianti a metano;
  • l’acquisto dei materiali;
  • perizie, sopralluoghi e relazioni di conformità;
  • Iva, imposte di bollo e rilascio di autorizzazioni;
  • oneri di urbanizzazione.

Il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori o collaudo, mentre per gli altri interventi di ristrutturazione che non comportano risparmio energetico, non è necessario inviare nulla.

Ecobonus

L’Ecobonus, a differenza del Bonus Casa, non si rivolge solo agli edifici residenziali, in questo caso le detrazioni fiscali (istituite con legge finanziaria 296/2006) sono volte alla riqualificazione energetica dell’intero patrimonio edilizio esistente, ovvero a qualsiasi categoria di destinazione catastale. Gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari possono usufruire di una detrazione del 65% dell’IRPEF o dell’IRES, l’Imposta sul reddito delle società, fino al 31 dicembre 2019. Per le parti comuni degli edifici condominiali le detrazioni possono aumentare al 75% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Infine, gli interventi realizzati fino a termine 2021 sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica, hanno accesso a una detrazione che può arrivare fino all’85%. La detrazione dell’Ecobonus, similarmente al Bonus Casa, è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e sempre a partire dallo stesso anno in cui avviene la spesa. Possono usufruire del bonus per la riqualificazione energetica tutti i contribuenti che eseguono gli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti. Una detrazione inferiore del 50% include finestre comprensive di infissi, schermature solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre a essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti. Tra gli interventi al 65%:

  • installazione di micro-cogeneratori (con un risparmio di energia primaria maggiore o uguale al 20%);
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione in classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
  • acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione;
  • installazione di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia;
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
  • l’acquisto e l’installazione di dispositivi domotici per il controllo e la supervisione degli impianti;
  • riqualificazione energetica globale, per gli interventi sulle strutture opache orizzontali e verticali dell’involucro.

Per le singole unità immobiliari, i valori massimi della detrazione per le diverse categorie di intervento (100.000, 60.000 e 30.000 euro) rappresentano il tetto massimo di risparmio ottenibile mediante la detrazione. A differenza, per le parti comuni degli edifici condominiali, i limiti massimi sono calcolati su un importo spese fino a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Infine, per gli interventi di riqualificazione energetica abbinati alla riduzione del rischio sismico, i limiti massimi delle detrazioni sono da calcolare su un ammontare delle spese fino a 136.000 euro, sempre moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Per tutte le tipologie di intervento che danno diritto alle agevolazioni, sono detraibili sia i costi per le opere edili correlate agli interventi, sia gli oneri per le prestazioni professionali necessarie alla progettazione dei lavori e all’acquisizione dell’attestato di prestazione energetica APE, obbligatorio per fruire del beneficio. La scadenza per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori o collaudo, come il Bonus Casa.

Conto termico

Oltre al Bonus Casa e all’Ecobonus, per gli interventi di miglioramento dell’efficienza termica di edifici e abitazioni è disponibile e riconfermata per il 2019 l’incentivazione del Conto Termico, un fondo gestito dal GSE che prevede bonus economici fino al 65% per tutte le operazioni di incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. Tra le novità del Conto Termico ci sono:

  • l’ampliamento alle società in house e alle cooperative di abitanti;
  • l’aumento della dimensione massima degli impianti che daranno diritto all’accesso all’incentivo;
  • un valore maggiorato dell’incentivo, che sarà del 65% per gli Edifici NZEB (Edifici a Energia Quasi Zero), la sostituzione di impianti tradizionali con pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici. Minore e pari al 40% per lavori di isolamento, sostituzione infissi, schermature solari, efficientamento dell’illuminazione, installazione di caldaie a condensazione e di sistemi domotici. Possibili sono le combinazioni, infatti in caso di operazioni sull’isolamento termico abbinate alla sostituzione o realizzazione di un altro impianto (pompe di calore, caldaia a condensazione o solare termico), l’incentivo sale al 50%.

Per i privati, in modalità accesso diretto l’incentivo viene versato in un’unica soluzione nell’arco di circa 2 mesi, ma fino ad un massimo di 5.000 euro. Per le Pubbliche Amministrazioni, invece, in modalità “accesso diretto” viene subito erogato tutto il contributo, mentre in modalità “a prenotazione” viene corrisposto un acconto ad avvio lavori e la quota rimanente viene liquidata al termine. Al seguente link è possibile monitorare e rimanere aggiornati sull’andamento degli incentivi impegnati attraverso questo meccanismo.

Diritti di cumulabilità

Bonus Casa ed Ecobonus non sono cumulabili. Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente sarà obbligato a scegliere solo uno dei due benefici. In merito agli incentivi del Conto Termico, questi possono essere cumulati con altri contributi non statali, per quanto riguarda i privati; nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, è possibile unirlo con altri incentivi, anche se questi ultimi di natura sempre statale.

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